Regolamento interno della Consulta Regionale Femminile
Art. 1

La Consulta Regionale Femminile opera, nel rispetto della Legge Regionale istitutiva n.70 del 9-6-1980, attraverso i suoi organi.

Art. 2

Organi della Consulta Regionale Femminile sono:
  • l'Assemblea
  • la Presidente
  • Il Consiglio di Presidenza

Art. 3

L'Assemblea esercita le funzioni enunciate negli articoli 2, 3 e 7 della Legge Regionale istitutiva. Propone l'ammissione nella Consulta di nuove associazioni, gruppi o movimenti. Approva il programma formulato dalla Presidente entro trenta giorni dalla sua presentazione. Elabora proposte destinate a competenti organi regionali. Indica le previsioni di spesa. Elegge la Presidente, la vice Presidente e i membri elettivi del Comitato di Presidenza. Elegge le componenti delle Commissioni di studio.
L'Assemblea è composta dalle rappresentanti effettive dei movimenti, gruppi ed associazioni di cui all'art. 4 della Legge Regionale istitutiva. A queste spetta il diritto di voto.
In caso di impedimento temporaneo di una rappresentante effettiva, partecipa all'Assemblea, con diritto di voto, la supplente all'uopo delegata.
Le componenti supplenti hanno comunque facoltà di partecipazione e di parola nell'Assemblea.

Art. 4

In caso di cessazione per qualsiasi causa o di impedimento permanente di una componente, la successione avviene con le modalità previste dall’art. 6 comma 3 della Legge Regionale 1980 n. 70.

Art. 5

L’Assemblea è convocata dalla Presidente almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che essa Presidente, in presenza di argomenti di particolare urgenza e gravità, lo ritenga opportuno.
E’ convocata altresì quando ciò sia richiesto da almeno un terzo delle componenti effettive o quando sia richiesto dal Consiglio o dalla Giunta Regionali.
L’Assemblea è convocata con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di particolare urgenza, per i quali il termine di preavviso è abbreviato a tre giorni e la convocazione avviene mediante telegramma. La seconda convocazione è prevista nella stessa giornata, un’ora dopo la prima.
Delle convocazioni dell’Assemblea e del relativo ordine del giorno, è data comunicazione alle componenti supplenti, nonché ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionali.

Art. 6

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più una delle sue componenti, comprese le supplenti con delega. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo delle componenti.
Per l’elezione della Presidente, l’Assemblea delibera validamente, anche in seconda convocazione, con la presenza della metà più una delle componenti.

Art. 7

L’Assemblea può discutere e deliberare soltanto su argomenti iscritti all’ordine del giorno. La Presidente stabilisce la durata degli interventi. Concede facoltà di parola secondo l’ordine delle richieste. Chi risulta assente quando è il suo turno di parlare decade dal diritto. Nessuno può parlare più di due volte nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento. Se la Presidente ha richiamato due volte all’argomento in discussione o ai limiti di tempo una consultrice che tuttavia continua a discostarsene, può interdirle la parola sullo stesso argomento per il resto della seduta.

Art. 8

La Presidente ha la rappresentanza della Consulta Regionale Femminile. È responsabile del suo funzionamento nei confronti degli organi regionali. È eletta dall’Assemblea tra le componenti effettive. Dura in carica un anno ed è rieleggibile di seguito per una volta sola.

Art. 9

L’elezione della Presidente avviene con voto segreto con la maggioranza dei due terzi delle votanti in primo scrutinio e con la maggioranza assoluta negli scrutini successivi.

Art. 10

La Presidente, entro trenta giorni dall’inizio del suo mandato, sulla base delle indicazioni dell’Assemblea, formula il programma e lo sottopone all’approvazione della stessa. Convoca l’Assemblea e predispone, d’intesa con il Comitato di Presidenza, l’ordine del giorno delle riunioni. Dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea. Invia annualmente al Consiglio Regionale la relazione sull’attività della Consulta.

Art. 11

La vice Presidente sostituisce la Presidente in caso di impedimento di questa. Se l’impedimento è permanente, la sostituisce con pieni poteri sino all’entrata in carica di una nuova Presidente, che deve essere eletta entro trenta giorni dall’inizio della vacanza.

Art. 12

Il Comitato di Presidenza è costituito dalla Presidente, dalla vice Presidente e da tre membri eletti dall’Assemblea. Dura in carica un anno. Si riunisce tutte le volte che la Presidente lo ritenga necessario. Collabora alla definizione di eventuali iniziative prima che siano portate all’approvazione dell’Assemblea. Espleta funzioni amministrative ed esecutive delle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 13

Sono istituite in seno alla Consulta Regionale Femminile commissioni permanenti di studio e di lavoro, con l’incarico di approfondire specifici argomenti in settori di particolare interesse. Ne fanno parte da 5 a 15 componenti, effettive o supplenti, che designano tra loro una responsabile. Le componenti sono elette ogni anno.
Possono essere altresì istituite, in relazioni a particolari e immediate esigenze, commissioni di studio e di lavoro a carattere straordinario.
Le responsabili convocano le rispettive commissioni. Partecipano alle riunioni del Comitato di Presidenza in cui vengano trattati argomenti di loro specifica competenza. Riferiscono all’Assemblea, entro il termine assegnato, sugli argomenti oggetto di studio. Presentano proposte. Attuano, insieme con le componenti le rispettive commissioni, eventuali direttive dell’Assemblea.

Art. 14

Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea, su proposta della Presidente o del Comitato di Presidenza o di almeno la metà delle componenti effettive. Le modifiche sono approvate con il voto dei due terzi delle componenti, comprese le supplenti con delega.
Delle modifiche è data comunicazione al Consiglio della Regione Puglia per gli adempimenti previsti dall’art. 10 della Legge Regionale 1980 n. 70.

REGIONE DELLA PUGLIA
Estratto dalle Deliberazioni del Consiglio Regionale

Adunanza del 25 Marzo 1985
N. 32 dell’O.d.G.
N. 887 Reg. deliberazioni
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