Legge istitutiva della Consulta femminile
Anno 1980
Numero 70
Data 09/06/1980
Materia Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo Istituzione della Consulta regionale femminile.
Articolo 1

La La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ed in applicazione dei principi enunciati dagli artt. 3 e 37 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 dello Statuto regionale, istituisce la Consulta regionale femminile.

Articolo 2

La Consulta regionale femminile collabora a promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità della donna nella sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale.

Articolo 3

La Consulta regionale femminile:
  1. contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all'assetto economico e sociale della Regione;
  2. segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;
  3. promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l'attuazione dei programmi e delle leggi;
  4. propone a livello degli Enti locali e degli organi di decentramento amministrativo la istituzione di consulte femminili;
  5. promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;
  6. promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni;
  7. cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonchè la pubblicazione di volumi e periodici.
La La Consulta femminile, inoltre, promuovere ogni più consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettività e ne trasmette le istanze alla Regione.

Articolo 4

La Consulta regionale femminile è composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna:
  1. delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentatività a livello nazionale e regionale; abbiano come finalità istituzionali l'emancipazione e la liberazione della donna; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritta ad interessi di categoria professionale;
  2. delle Commissioni femminili o uffici "lavoratrici" delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
  3. delle Commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
  4. delle Commissioni o movimenti femminili e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.
Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.
Su proposta della consulta, nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima.
Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che accerta l'esistenza dei requisiti richiesti.
L'incarico di componente della consulta non dà diritto a compensi comunque denominati.

Articolo 5

Un'associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di cui al precedente art. 4.

Articolo 6

Le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'art. 4 della presente legge e sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura. /> La Consulta è insediata dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.
In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal 1# comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.
L'attività della consulta è coordinata a rotazione da una Presidente eletta tra i propri membri secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all'art. 10 della presente legge.

Articolo 7

La Regione sente la Consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile.
La Consulta può chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.
I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.
La Consulta può, altresì, presentare mozioni, osservazioni e proposte ai componenti organi regionali.
Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Consiglieri regionali.
La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori ed i Consiglieri regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Articolo 8

La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessario al suo funzionamento.

Articolo 9

Le iniziative proposte dalla Consulta ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in volta finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari di bilancio.

Articolo 10

La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento. /> Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale.

Articolo 11

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione, di cui all'art. 4 devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.
Dalla scadenza di tale termine decorrono i 60 giorni previsti dall'art. 6 per la nomina della Consulta.

Data a Bari, addì 9 giugno 1980
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