Proposta di modifica dello statuto dell'associazione dei consiglieri regionali
Articolo 1
Denominazione

E' costituita l'Associazione dei Consiglieri regionali della Puglia con sede in Bari presso la Regione; ne fanno parte i Consiglieri Regionali e i Consiglieri regionali cessati dalla carica.

Articolo 2
Finalità e scopi

L'Associazione si propone di:

  1. mantenere vivo ed operante il vincolo tra i Consiglieri regionali cessati dal mandato e i Consiglieri in carica nell'impegno per la valorizzazione e il consolidamento delle Istituzioni ed, in modo precipuo, quelle regionali, nell'interesse della popolazione pugliese;
  2. porre a base dell’attività il costante aggiornamento dei soci, nella consapevolezza dei continui mutamenti e delle esigenze della Comunità e dei presidi istituzionali volti a soddisfarli;
  3. operare favorire, ai sensi della Costituzione Repubblicana Italiana e della Unione Europea. dello Statuto regionale, le ragioni della pace e della cooperazione e reciproca conoscenza tra i popoli e, in particolare, con quelli che si affacciano sulle rive del mare Mediterraneo. A tal fine l'Associazione promuove rapporti, anche stabili, con associazioni dei paesi mediterranei tramite convegni, congressi,e manifestazioni;
  4. favorire l'accoglienza degli immigrati e promuovere il loro inserimento democratico sostenendo le iniziative volte alla conoscenza delle diverse culture e alla loro pacifica convivenza;
  5. organizzare, anche con le Università, le Istituzioni scolastiche e le Associazioni operanti sul territorio, le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità espresse nel presente Statuto, con particolare attenzione alle esigenze formative delle nuove generazioni;
  6. facilitare i rapporti dei Consiglieri cessati dal mandato con il Consiglio e gli altri organi.


Articolo 3
I soci

Si diventa socio dell'Associazione su domanda dell'interessato con presa d'atto del Consiglio direttivo.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota mensile stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
I soci cessano di far parte dell'Associazione per dimissioni o per decadenza deliberata ai sensi del presente Statuto.

Articolo 4
Patrimonio e proventi sociali

I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalla quota dei soci, dai contributi di Enti, dal ricavato di attività sociale e dai redditi di beni immobili o ricevuti in dono.

Articolo 6
Gli Organi dell’Associazione sono:
  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente Onorario;
  • Il Presidente;
  • Il Segretario Amministrativo;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente ogni anno entro il 31 marzo ed è presieduta dal Presidente Onorario, per:
  1. approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’Associazione;
  2. approvare il bilancio consuntivo e quello di previsione;
  3. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti;
  4. approva il regolamento

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente anche su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci.
L’avviso di convocazione è inviato quindici giorni prima della seduta con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Ogni socio può rappresentare con delega scritta solo un altro socio.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci, computate anche le deleghe; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci.
Le votazioni sono normalmente palesi, salvo per l’elezione delle cariche sociali che avviene con scheda segreta su richiesta anche di un solo socio.

Articolo 8
Partecipazione: votazione ad referendum

Su deliberazione del Consiglio direttivo può essere disposto che l'Assemblea sia integrata da una votazione ad referendum da parte di tutti i soci.
In tal caso si considerano presenti sia i soci intervenuti e i deleganti, sia i soci che hanno restituito, entro il giorno stabilito nell'avviso di convocazione,la scheda di votazione ad essi inviata.

Articolo 9

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di nove membri ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea, che restano in carica due anni e sono rieleggibili.
E' convocato dal Presidente anche su richiesta di un terzo dei componenti e si riunisce una volta al mese.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, ad almeno un'ora di distanza, la riunione è valida con un terzo dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto

Articolo 10

Il Consiglio delibera su tutte le questioni dell'organizzazione e dell'amministrazione e sui problemi concernenti la vita dell'Associazione secondo le finalità e le norme dello Statuto.
Predispone il regolamento.
Approva il programma annuale delle attività culturali e di aggiornamento.

Elegge tra i suoi componenti il Presidente, due Vice Presidenti, Il Segretario amministrativo

Articolo 11

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, ne presiede gli organi collegiali ed impartisce le disposizioni per l’attuazione delle loro deliberazioni.

Non può contrarre obblighi patrimoniali senza l’espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente anziano e in assenza o impedimento di quest’ultimo dall’altro Vice Presidente.

Articolo 12

Il Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell’affermazione dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea dei Soci con voto palese; egli presiede l’Assemblea dei Soci e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Segretario Amministrativo sovrintende all’organizzazione dell’ufficio e al disbrigo delle pratiche correnti; cura l’amministrazione; predispone i bilanci.

Articolo 14

Revisori dei conti eletti dall’Assemblea sono tre e durano in carica due anni. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

Articolo 15

La modifica dello Statuto è deliberata dall’Assemblea straordinaria a maggioranza semplice mentre per lo scioglimento dell’Associazione l’Assemblea straordinaria è necessaria la maggioranza assoluta.
Top